Art. 2.
(Territorio regionale).

      1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.
      2. I confini della Regione possono essere modificati ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

 

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      3. La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.
      4. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina forme particolari di autonomia amministrativa e di coordinamento per gli enti locali territoriali.